P.A.RI. Srl è una azienda organizzata per fornire supporto strutturale e assistenza tecnico-professionale per accompagnare gli Enti Locali nella implementazione della gestione diretta delle proprie Entrate.

La gestione diretta della riscossione, a prescindere dalla intervenuta cessazione ope legis dell’attività da parte del Concessionario Nazionale, risulta certamente preferibile per i Comuni in quanto consente all’Amministrazione di mantenere il controllo diretto ed esclusivo su una funzione propria, quella tributaria, che non solo è istituzionale, ma risulta sempre più strategica per l’equilibrio della Finanza Locale, per mantenere/implementare servizi a beneficio della collettività amministrata e, attraverso il contrasto all’evasione, realizzare finalità perequative.

Operare senza l’intermediazione di un concessionario:

Significa di volta in volta dirigere la propria attività in funzione dei risultati attesi, in modo personalizzato in relazione alle peculiarità ed ai contesti socio economici di riferimento, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

Permette di monitorare in modo costante e puntuale gli insoluti e gli incassi, e naturalmente, avere la disponibilità immediata del riscosso
Consente all’Ente la gestione di un rapporto personalizzato con il cittadino, declinato in funzione delle esigenze specifiche che di volta in volta il contribuente, o l’Ente stesso, ha necessità di soddisfare
Porta l’Ente ad un rapporto più sereno con il contribuente, svolgendo con ciò stesso una funzione deflattiva del contenzioso

TARI, L’agriturismo paga la tariffa dell’albergo con ristorante ma con riduzione.

TARI, L’agriturismo paga la tariffa dell’albergo con ristorante ma con riduzione.

In assenza di una categoria tariffaria specifica , agli argriturismi va applicata la tariffa Tari degli alberghi con ristorante con la riduzione per uso non continuativo ma ricorrente. La commissione tributaria di Piacenza ha affrontato, con sentenza n. 22/2/18, il problema dell’assoggettamento a tassa rifiuti degli agriturismi e ha reputatao corretto l’operato del gestore dei rifiuti che, facendo riferimento alla categoria più affine, ha deciso per quella degli «alberghi con ristorante», accordando, al contempo, una riduzione per uso non continuativo ma ricorrente. Per la commissione è irrilevante, ai fini Tari, il fatto che l’attività di agriturismo è attività agricola per connessione.

La tariffa

La pronuncia appare in linea sia con le norme di riferimento sia con la giurisprudenza di legittimità che si è formata in ambiti similari. In particolare, occorre rammentare che la normativa (articolo1, comma 641 della legge 147/2013) prevede l’assoggettamento a Tari di tutti i locali e le aree scoperte «a qualsiasi uso adibiti», suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In merito alla categoria tariffaria da utilizzare, la giurisprudenza di legittimità, sebbene in tema di Tarsu, ha costantemente affermato il principio secondo il quale «non rileva la mera considerazione della veste soggettiva assunta» dal soggetto che usa le superfici, in quanto «la tariffa suppone la considerazione del tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali» (in questo senso, la sentenza della Cassazione n. 12776/2014).
In altri termini, nell’individuazione della categoria tariffaria da utilizzare occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta nei locali e non alle caratteristiche del soggetto passivo.

La definizione di attività agrituristica

Per quanto riguarda la definizione di attività agrituristica occorre rifarsi all’articolo 2 della legge 96/2006 il quale prevede che per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
La norma, poi, specifica che rientrano fra le attività agrituristiche:
• dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
• somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
• organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
• organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

C’è solo infine da rilevare che, in linea con la giurisprudenza richiamata, si pone anche il Tar. Lombardia (sentenza n. 628/2015), che, in tema di Tares/Tari, ha ritenuto corretto non solo concedere una riduzione per tenere conto del carattere stagionale o discontinuo dell’attività agrituristica, ma anche valorizzare le eventuali ulteriori limitazioni operative (numero di pasti, numero di clienti ospitabili) e l’eventuale effettuazione del compostaggio in loco.

Imposta di soggiorno: l’albergatore è agente contabile

Imposta di soggiorno, la Corte dei conti conferma che l’albergatore è agente contabile

In presenza di regolamenti comunali che prevedono l’esternalizzazione delle funzioni di riscossione dell’imposta di soggiorno, con obbligo di riversamento al Comune, si instaura, tra il gestore dell’unità ricettiva e l’ente stesso, un rapporto di servizio connotato da spiccati compiti e responsabilità contabili.

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Pareggio di bilancio, nel 2016 un altro overshooting da 2,3 miliardi

Pareggio di bilancio, nel 2016 un altro overshooting da 2,3 miliardi

Lo stock del debito a carico di Comuni, Città metropolitane e Province è in diminuzione, ma il peso di rate e interessi continua a frenare la spesa per gli investimenti, che infatti fatica a riprendersi dopo gli anni di magra dei patti di stabilità. A ostacolare la ripresa ci sono anche le difficoltà di programmazione, soprattutto nei Comuni medio-piccoli, e le tante incognite di una riforma contabile che ha cambiato il volto ai bilanci ma con il suo grado di difficoltà tecnica richiede tempo per cambiare davvero i comportamenti delle amministrazioni locali. A spiegarlo è la Corte dei conti, nella relazione annuale sulla gestione finanziaria degli enti locali (delibera 4/2018 della sezione delle Autonomie) che torna a mettere in luce la nota dolente degli investimenti pubblici che zoppicano.

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