Soppresso il requisito di iscrizione all’albo della riscossione per l’espletamento dei servizi di supporto
Con sentenza 5470/2016, il Tar del Lazio ha annullato la procedura di selezione indetta dalla Consip riguardo a servizi strumentali e di supporto alla riscossione e accertamento dei tributi locali. A causa di criteri troppo stringenti quali l’iscrizione all’albo ministeriale previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97 dei concessionari, il bando risultava eccessivamente limitato, restringendo di fatto la libera concorrenza. Nella sentenza si legge che “Deve quindi ritenersi che il servizio cui si riferisce la gara richiede al fornitore di rendere solo ed esclusivamente attività di supporto e che non è prevista alcuna attività di recupero affidata all’aggiudicatario, né alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte di quest’ultimo, sicché risulta del tutto ingiustificata la clausola del bando che prevede, ai fini dell’abilitazione, l’iscrizione all’Albo dei concessionari, in tal modo limitando eccessivamente la concorrenza in favore degli operatori iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, specie in ragione dell’indiretto riferimento agli elevati requisiti finanziari previsti dall’art. 6 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289”.
La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale emerso anche in altre sentenze. Ricordiamo la 1421/2014 del Consiglio di Stato nella quale si rimarca come l’elemento del maneggio di denaro pubblico sia discriminante nel richiedere o meno il requisito dell’iscrizione all’albo per le società che forniscono servizi di accertamento e di supporto alla riscossione. “Poiché il servizio posto a gara non comporta per l’appaltatore il “materiale introito (…) delle somme dovute all’ente”, ai sensi dell’art. 180 t.u.e.l., deve ritenersi fondata la censura di illegittimità della clausola del disciplinare che impone l’iscrizione nell’albo nazionale dei concessionari della riscossione ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un requisito evidentemente sproporzionato e non congruente con l’oggetto del contratto posto a gara”.