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Nella TARI si possono considerare gli effetti dell’emergenza Covid: più flessibilità per Comuni e operatori.

Soppresso il requisito di iscrizione all’albo della riscossione per l’espletamento dei servizi di supporto

Con sentenza 5470/2016, il Tar del Lazio ha annullato la procedura di selezione indetta dalla Consip riguardo a servizi strumentali e di supporto alla riscossione e accertamento dei tributi locali. A causa di criteri troppo stringenti quali l’iscrizione all’albo ministeriale previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97 dei concessionari, il bando risultava eccessivamente limitato, restringendo di fatto la libera concorrenza. Nella sentenza si legge che “Deve quindi ritenersi che il servizio cui si riferisce la gara richiede al fornitore di rendere solo ed esclusivamente attività di supporto e che non è prevista alcuna attività di recupero affidata all’aggiudicatario, né alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte di quest’ultimo, sicché risulta del tutto ingiustificata la clausola del bando che prevede, ai fini dell’abilitazione, l’iscrizione all’Albo dei concessionari, in tal modo limitando eccessivamente la concorrenza in favore degli operatori iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, specie in ragione dell’indiretto riferimento agli elevati requisiti finanziari previsti dall’art. 6 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289”.

La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale emerso anche in altre sentenze. Ricordiamo la 1421/2014 del Consiglio di Stato nella quale si rimarca come l’elemento del maneggio di denaro pubblico sia discriminante nel richiedere o meno il requisito dell’iscrizione all’albo per le società che forniscono servizi di accertamento e di supporto alla riscossione. “Poiché il servizio posto a gara non comporta per l’appaltatore il “materiale introito (…) delle somme dovute all’ente”, ai sensi dell’art. 180 t.u.e.l., deve ritenersi fondata la censura di illegittimità della clausola del disciplinare che impone l’iscrizione nell’albo nazionale dei concessionari della riscossione ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di un requisito evidentemente sproporzionato e non congruente con l’oggetto del contratto posto a gara”.

TARI, L’agriturismo paga la tariffa dell’albergo con ristorante ma con riduzione.

TARI, L’agriturismo paga la tariffa dell’albergo con ristorante ma con riduzione.

In assenza di una categoria tariffaria specifica , agli argriturismi va applicata la tariffa Tari degli alberghi con ristorante con la riduzione per uso non continuativo ma ricorrente. La commissione tributaria di Piacenza ha affrontato, con sentenza n. 22/2/18, il problema dell’assoggettamento a tassa rifiuti degli agriturismi e ha reputatao corretto l’operato del gestore dei rifiuti che, facendo riferimento alla categoria più affine, ha deciso per quella degli «alberghi con ristorante», accordando, al contempo, una riduzione per uso non continuativo ma ricorrente. Per la commissione è irrilevante, ai fini Tari, il fatto che l’attività di agriturismo è attività agricola per connessione.

La tariffa

La pronuncia appare in linea sia con le norme di riferimento sia con la giurisprudenza di legittimità che si è formata in ambiti similari. In particolare, occorre rammentare che la normativa (articolo1, comma 641 della legge 147/2013) prevede l’assoggettamento a Tari di tutti i locali e le aree scoperte «a qualsiasi uso adibiti», suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In merito alla categoria tariffaria da utilizzare, la giurisprudenza di legittimità, sebbene in tema di Tarsu, ha costantemente affermato il principio secondo il quale «non rileva la mera considerazione della veste soggettiva assunta» dal soggetto che usa le superfici, in quanto «la tariffa suppone la considerazione del tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali» (in questo senso, la sentenza della Cassazione n. 12776/2014).
In altri termini, nell’individuazione della categoria tariffaria da utilizzare occorre avere riguardo all’attività effettivamente svolta nei locali e non alle caratteristiche del soggetto passivo.

La definizione di attività agrituristica

Per quanto riguarda la definizione di attività agrituristica occorre rifarsi all’articolo 2 della legge 96/2006 il quale prevede che per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
La norma, poi, specifica che rientrano fra le attività agrituristiche:
• dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
• somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
• organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
• organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

C’è solo infine da rilevare che, in linea con la giurisprudenza richiamata, si pone anche il Tar. Lombardia (sentenza n. 628/2015), che, in tema di Tares/Tari, ha ritenuto corretto non solo concedere una riduzione per tenere conto del carattere stagionale o discontinuo dell’attività agrituristica, ma anche valorizzare le eventuali ulteriori limitazioni operative (numero di pasti, numero di clienti ospitabili) e l’eventuale effettuazione del compostaggio in loco.

Tari: i costi prescindono dal servizio sui rifiuti

Tari in altalena nelle città. Ma i costi prescindono dal servizio sui rifiuti

La Tari, l’imposta per la gestione dei rifiuti, è sempre più svincolata dalla qualità del servizio fornito a commercianti, artigiani e imprenditori. Così può accadere che in un capoluogo come Grosseto, dove c’è un basso livello di raccolta differenziata, un mediocre servizio e una Carta del servizio del tutto inadeguata, il tributo lo scorso anno sia stato rivisto al ribasso con cali intorno al 9 per cento. Più o meno come a Pordenone, dove la Tari 2017 è molto più leggera, ma dove alla qualità del servizio viene attribuito un giudizio ottimo mentre la raccolta differenziata supera il 75 per cento. 

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Per la Tari la pertinenza è definita dal Codice 

Per la Tari la pertinenza è definita dal Codice

I box e i garage correlati a utenze abitative sono sempre utenze domestiche. Al contrario, le pertinenze degli operatori economici sono utenze non domestiche e per esse non si pone il problema del rimborso della quota variabile, poiché non si tiene conto del numero degli occupanti. Inoltre, un box appartenente ad una persona fisica che non possiede una unità abitativa nel medesimo comune va considerato, in linea di principio, utenza domestica con unico occupante.

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